La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fu adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948. I trenta articoli di cui si compone
sanciscono i diritti individuali, civili, politici,
economici, sociali, culturali di ogni persona. Vi
si proclama il diritto alla vita, alla libertà
e sicurezza individuali, ad un trattamento di uguaglianza
dinanzi alla legge, senza discriminazioni di sorta,
ad un processo imparziale e pubblico, ad essere ritenuti
innocenti fino a prova contraria, alla libertà
di movimento, pensiero, coscienza e fede, alla libertà
di opinione, di espressione e di associazione. Vi
si proclama inoltre che nessuno può essere
fatto schiavo o sottoposto a torture o a trattamento
o punizioni crudeli, disumani o degradanti e che nessuno
dovrà essere arbitrariamente arrestato, incarcerato
o esiliato.
Vi si sancisce anche che tutti hanno diritto ad avere
una nazionalità, a contrarre matrimonio, a
possedere dei beni. a prendere parte al governo del
proprio paese, a lavorare, a ricevere un giusto compenso
per il lavoro prestato, a godere del riposo, a fruire
di tempo libero e di adeguate condizioni di vita e
a ricevere un'istruzione. Si contempla inoltre il
diritto di chiunque a costituire un sindacato o ad
aderirvi e a richiedere asilo in caso di persecuzione.
Molti paesi hanno compendiato i termini della Dichiarazione
entro la propria costituzione. Si tratta di una dichiarazione
di principi con un appello rivolto all'individuo singolo
e ad ogni organizzazione sociale al fine di promuovere
e garantire il rispetto per le libertà e i
diritti che vi si definiscono. Gli stati membri delle
Nazioni Unite non furono tenuti a ratificarla (la
dichiarazione non essendo di per sé vincolante),
sebbene l'appartenenza alle Nazioni Unite venga di
norma considerata un'accettazione implicita dei principi
della Dichiarazione.
Va sottolineato che in base alla Carta delle Nazioni
Unite gli stati membri s'impegnano ad intervenire
individualmente o congiuntamente, per promuovere il
rispetto universale e l'osservanza dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali. Questo è
un obbligo di carattere legale. La dichiarazione rappresenta
un'indicazione autorevole di che cosa siano i diritti
umani e le libertà fondamentali.
PREAMBOLO
* Considerato che il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei
oro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il
fondamento della libertà, della giustizia e
della pace nel mondo;
* Considerato che il disconoscimento e il disprezzo
dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie
che offendono la coscienza dell'umanità e che
l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano
della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato
proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
* Considerato che è indispensabile che i diritti
umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole
evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come
ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia
e l'oppressione;
* Considerato che è indispensabile promuovere
lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
* Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti
fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel
valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti
dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere
il progresso sociale e un miglior tenore di vita in
una maggiore libertà;
* Considerato che gli Stati membri si sono impegnati
a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite,
il rispetto e l'osservanza universale dei diritti
umani e delle libertà fondamentali;
* Considerato che una concezione comune di questi
diritti e di questa libertà è della
massima importanza per la piena realizzazione di questi
impegni,
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
LA PRESENTE DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli
e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo
ed ogni organo della società, avendo costantemente
presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere,
con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di
questi diritti e di queste libertà e di garantirne,
mediante misure progressive di carattere nazionale
e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento
e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri,
quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
*
ARTICOLO 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione
e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri
in spirito di fratellanza.
*
ARTICOLO 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte
le libertà enunciate nella presente Dichiarazione,
senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita
sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale
del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto
ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto
a qualsiasi limitazione di sovranità.
*
ARTICOLO 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà
ed alla sicurezza della propria persona.
*
ARTICOLO 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato
di schiavitù o di servitù; la schiavitù
e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi
forma.
*
ARTICOLO 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a
tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane
o degradanti.
*
ARTICOLO 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento
della sua personalità giuridica.
*
ARTICOLO 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela
da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale
tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a
tale discriminazione.
*
ARTICOLO 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità
di ricorso a competenti tribunali nazionali contro
atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti
dalla costituzione o dalla legge.
*
ARTICOLO 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.
*
ARTICOLO 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza,
ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale
indipendente e imparziale, al fine della determinazione
dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della
fondatezza di ogni accusapenale gli venga rivolta.
*
ARTICOLO 11
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto
innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata
provata legalmente in un pubblico processo nel quale
egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per
la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un
comportamento commissivo od omissivo che, al momento
in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato
secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale.
Non potrà deI pari essere inflitta alcuna pena
superiore a quella applicabile al momento in cui il
reato sia stato commesso.
*
ARTICOLO 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella
sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza,
né a lesioni del suo onore e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla
legge contro tali interferenze o lesioni.
*
ARTICOLO 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di
movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi
paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio
paese.
*
ARTICOLO 14
1) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere
in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato
qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati
non politici o per azoni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
*
ARTICOLO 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua cittadinanza, né del diritto
di mutare cittadinanza.
*
ARTICOLO 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto
di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante
il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto
con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale
della società e ha diritto ad essere protetta
dalla società e dallo Stato.
*
ARTICOLO 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà
sua personale o in comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua proprietà.
*
ARTICOLO 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione tale diritto include la
libertà di cambiare di religione o di credo,
e la libertà di manifestare isolatamente o
in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria
religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
*
ARTICOLO 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione
e di espressione incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso
ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
*
ARTICOLO 20
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di
riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte
di un'associazione.
*
ARTICOLO 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo
del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni
di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento
dell'autorità del governo; tale volontà
deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere
elezioni, effettuate a suffragio universale eguale,
ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente
di libera votazione.
*
ARTICOLO 22
Ogni individuo, in quanto membro della società,
ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla
realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione
e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici
sociali e culturali indispensabili alla sua dignità
ed al libero sviluppo della sua personalità.
*
ARTICOLO 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera
scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni
di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto
ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione
equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla
sua famiglia una esistenza conforme alla dignità
umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi
di protezione sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati
e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
*
ARTICOLO 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago,
comprendendo in ciò una ragionevole limitazione
delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
*
ARTICOLO 25
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio
e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione
al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche
e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla
sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità,
vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita
dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti
dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto
a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati
nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
stessa protezione sociale.
*
ARTICOLO 26
1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione
deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le
classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare
deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa
alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve
essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo
della personalità umana ed al rafforzamento
del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione,
la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i
gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella
scelta del genere di istruzione da impartire ai loro
figli.
*
ARTICOLO 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente
alla vita culturale della comunità, di godere
delle arti e di partecipare al progresso scientifico
ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli
interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.
*
ARTICOLO 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale
nel quale i diritti e le libertà enunciati
in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.
*
ARTICOLO 29
1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità,
nella quale soltanto è possibile il libero
e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà,
ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni
che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento
e rispetto dei diritti e delle libertà degli
altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale,
dell'ordine pubblico e del benessere generale in una
società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono
in nessun caso essere esercitati in contrasto con
i fini e i principi delle Nazioni Unite.
*
ARTICOLO 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere
interpretato nel senso di implicare un diritto di
un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto mirante alla
distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà
in essa enunciati.