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Statuto
Statuto
Del Coordinamento Regionale Degli Enti Locali Per
La Pace Della Regione Friuli Venezia-Giulia

Articolo 1.
E' costituito il Coordinamento Regionale degli Enti
Locali per la Pace (di seguito denominato Associazione)
come Associazione non riconosciuta, fino alla data
del 2100.
Articolo 2.
L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale, durante la
vita dell'Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Scopi dell'Associazione
Articolo 3.
Scopi dell'Associazione sono:
1. Operare per una generalizzazione di una cultura
di pace mediante l'approfondimento e la riflessione
sulle tematiche della pace, così come previsto
anche dalla vigente legislazione regionale in materia;
2. Promuovere le iniziativ e di solidarietà
rispetto a tutte le situazioni che possano compromettere
il processo di pace (richiamo alla legge sulla cooperazione);
3. Operare in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche
ed Universitarie, le agenzie educative e le associazioni
della Società civile;
4. Assicurare il collegamento con il Coordinamento
Nazionale degli Enti Locali per la Pace e favorire
la partecipazione degli Enti Locali del Friuli Venezia
Giulia alle Conferenze nazionali ed internazionali
indette sui temi di interesse;
5. Realizzare un archivio regionale delle attività
per la pace degli Enti Locali;
6. Promuovere il Coordinamento Regionale e lo sviluppo
di iniziative comuni, lo scambio di informazioni ed
esperienze tra gli Enti Locali impegnati sui diversi
problemi della pace;
7. Promuovere l'adesione del maggior numero possibile
di Enti Locali al Coordinamento Regionale;
8. Diffondere e far conoscere la propria attività.
Articolo 4.
L'Associazione intende attuare concretamente i propri
scopi soprattutto attraverso:
* L'organizzazione di campagne, corsi di formazione,
progetti di solidarietà e cooperazione internazionale,
convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste
e in qualsiasi altra forma si ritenga opportuno
* La costituzione, al proprio interno, di Commissioni
temporanee nominate, "ad hoc", che operino
per ambiti.
Associati
Articolo 5.
Possono far parte dell'Associazione tutti gli Enti
Locali che, condividendo le finalità del presente
Statuto, adottano la dichiarazione di Ente Locale
per la Pace e di adesione al Coordinamento Regionale,
secondo le modalità stabilite dalla Presidenza,
e versano annualmente la quota associativa.
Articolo 6.
Gli Enti Locali che deliberano l'adesione al Coordinamento
Regionale sono tenuti a comprendere, tra le proprie
finalità istituzionali, la promozione e la
diffusione della cultura della pace e della cooperazione
tra i popoli.
Articolo 7.
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota
annuale di Associazione stabilita dall'Assemblea,
all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni
prese dagli organi sociali.
Articolo 8.
Gli associati hanno il diritto di ricevere, all'atto
dell'adesione, una conferma dell'avvenuta iscrizione
nel Libro degli associati, di usufruire di tutte le
strutture, dei servizi, delle attività, delle
prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione,
nonché di intervenire tramite un proprio rappresentante
con diritto di voto nelle assemblee.
Organi dell'Associazione
Articolo 9.
Gli organi dell'Associazione sono:
* L'Assemblea Regionale del Coordinamento
* Il Presidente e il Vicepresidente
* L'Ufficio di Presidenza
* Il Direttore
Assemblea
Articolo 10.
All'Assemblea Regionale del Coordinamento spettano
i seguenti compiti:
1. eleggere i membri della Presidenza
2. stabilire la sede dell'Associazione, scegliendo
tra gli Enti che abbiano proposto la propria candidatura
3. approvare le linee generali del programma di attività
dell'Associazione
4. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
associativo
5. deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario
sottoposto alla sua approvazione dalla Presidenza
e dagli altri organi dell'Associazione
6. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione
sociale
7. determinare l'ammontare delle quote annue associative
e le modalità di versamento
8. delegare alla Presidenza l'approvazione annuale
del rendiconto economico e finanziario
9. discutere e deliberare sui bilanci annuali, sui
conti consuntivi e sulle relazioni della Presidenza
10. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione
Esclusione di associati
Articolo 11.
L' Assemblea può deliberare l' esclusione di
singoli associati al sussistere gravi motivi; tali
si intendono:
* la mancata prestazione dell' importo corrispondente
alla quota sociale;
* l' assunzione ad opera degli organi di governo degli
enti associati di comportamenti incompatibili con
i fini perseguiti dall' associazione;
* l' assunzione di iniziative pubbliche in evidente
contrasto con l' azione dell' associazione.
Rinnovo organi di governo degli enti associati
Articolo 12.
L' atto di adesione all' associazione si intende come
sospeso in corrispondenza ad ogni rinnovo degli organi
elettivi di governo degli enti associati.
Questi sono tenuti a rinnovare la loro adesione all'
associazione entro sei mesi dacchè le elezioni
si sono svolte.
Il vano decorso del termine medesimo è comunicato
all' ente interessato dall' Ufficio di Presidenza:
nella circostanza è assegnato il termine di
ulteriori trenta giorni al decorrere il quale l' adesione
si intende se nz' altro venuta meno. Con ciò
cessano dalla carica, sociale ovvero amministrativa,
anche i soggetti precedentemente designati dall' ente
poi decaduto.
L' assemblea, nella prima seduta utile, prende atto
della circostanza.
Convocazione dell'Assemblea
Articolo 13.
L'Assemblea può essere ordinaria ovvero straordinaria.
Articolo 14.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata
almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione; tale
comunicazione deve contenere i punti all'ordine del
giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea,
nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale
Assemblea in seconda convocazione.
Articolo 15.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente
almeno una volta all'anno. Essa è presieduta
dal Presidente, il quale nomina tra i rappresentanti
degli Enti un segretario verbalizzante.
Articolo 16.
Anche l'Assemblea Straordinaria è presieduta
dal Presidente che quale nomina t ra i rappresentanti
degli Enti un segretario verbalizzante; essa è:
* convocata tutte le volte che la Presidenza o il
Presidente lo ritengano necessario
* ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno
un terzo degli associati.
Articolo 17.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita:
* in prima convocazione, con la presenza di almeno
la metà più uno dei Soci e delibera
validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su
tutte le questioni poste all'ordine del giorno;
* in seconda convocazione, qualunque sia il numero
dei Soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza
assoluta dei presenti su tutte le questioni poste
all'ordine del giorno.
La seconda convocazione potrà avere luogo non
meno di un' ora dopo la prima convocazione.
Articolo 18.
Tutte le delibere assembleari sono debitamente trascritte
nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati
e vengono comunicate ai Soci.
Presidente e Vice presidente
Articolo 19.
Il Presidente ed il Vicepresidente vengono eletti
ogni due anni dall'Assemblea. Al Presidente del Coordinamento
compete la legale rappresentanza dell'Associazione
e la firma sociale.
Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ordinaria
e la Presidenza; sovrintende alla gestione amministrativa
ed economica dell'Associazione.
Tiene, inoltre, aggiornati i registri contabili e
i registri sociali. Per tali incombenze potrà
avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni
all'Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del presidente,
tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Ufficio di Presidenza
Articolo 20.
La Presidenza è composta fino ad un massimo
di 15 componenti rappresentativi delle realtà
istituzionali associate al Coordinamento, nella misura
di 1 rappresentante della Regione, 1 per ogni Provincia,
10 rappresentanti dei Comuni, secondo il criterio
della rappresentatività di tutt o il territorio
regionale e delle realtà piccole, medie e grandi.
L'Ufficio di Presidenza ha il compito di gestire l'attività
del Coordinamento degli Enti Locali per la Pace e
resta in carica per 2 anni.
I membri della Presidenza sono rieleggibili.
Articolo 21.
L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogniqualvolta
il Presidente o la maggioranza dei componenti l'Ufficio
stesso lo ritengano necessario.
L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente
o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno
la metà dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Articolo 22.
L'Ufficio di Presidenza:
* redige i programmi di attività sociale previsti
dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
del Coordinamento,
* provvede alla gestione ordinaria ed alla gestione
straordinaria,
* cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
* redige ed approva annualmente il rendiconto economico
e finanziario da sottoporre alla ratifica successiva
dell'Assemblea,
* stipula tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività
sociale,
* nomina il Direttore,
* delibera l' esclusione dei Soci,
* svolge tutte le altre attività necessarie
e funzionali alla gestione sociale,
* crea le Commissioni temporanee e ne nomina i componenti.
Direttore
Articolo 23.
Il Direttore ha il compito di:
* curare la realizzazione del programma di attività
* gestire l'ufficio del Coordinamento
* promuovere la diffusione degli Enti Locali per la
Pace sul territorio regionale.
Cariche sociali
Articolo 24.
A quanti ricoprono le cariche sociali non spetta alcun
compenso.
E' dovuto il solo rimborso delle spese di viaggio:
in ogni caso queste devono essere documentate.
Sede dell'Associazione
Articolo 25.
La sede dell'Associazione viene designata dall'Assemblea
presso uno degli Enti soci dell'Associazione stessa.
L'Ente che intenda ospitare l'Associazione presenterà
la propria candidatura all'Assemblea stabilita impegnandosi
a fornire adeguato supporto logistico.
Patrimonio dell'Associazione
e risorse per l'attività
Articolo 26.
Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile
ed è costituito:
* dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà
dell'Associazione,
* dai contributi annuali e straordinari degli associati,
* da contributi, erogazioni e lasciti diversi,
* da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale,
even tualmente conseguiti dall'Associazione per il
perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale
Articolo 27.
Le somme versate per l'iscrizione sociale e le quote
annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili
in nessun caso. Queste sono, altresì, intrasmissibili.
Rendiconto economico-finanziario
Articolo 28.
Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione
relativo all' esercizio sociale che va dal primo gennaio
al trentuno dicembre di ogni anno, deve illustrare
la situazione economico-finanziaria dell'Associazione,
con separata indicazione dell'attività commerciale
eventualmente posta in essere accanto all'attività
istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale
separata relazione allegata. Il rendiconto economico-
finanziario viene predisposto dalla Presidenza ed
approvato dall' assemblea.
Articolo 29.
Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente
approvato dalla Presidenza viene trascritto nei libri
sociali: deve essere comunicato ai Soci che ne facciano
espressa richiesta scritta.
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Scioglimento dell'Associazione
Articolo 30.
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato
dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di
almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.
Articolo 31.
In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla
nomina di uno o più liquidatori, anche non
Soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione
sarà devoluto per fini di pubblica utilità
conformi ai fini istituzionali dell'Associazione,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Disposizioni finali
e transitorie
Articolo 32.
Sino alla convocazione della prima assemblea le funzioni
di presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di
Aviano.
Articolo 33.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.
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